Prestito sociale: Condizioni - Cooperativa di Abitanti di Settimo Milanese

Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese
Vai ai contenuti
...........................................................................................................................................................................................................................................
CONDIZIONI PER IL DEPOSITO DI PRESTITO SOCIALE PRESSO LA COOPERATIVA

1. I depositi di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere effettuati esclusivamente dai soci della Cooperativa, previa stipula di apposito contratto scritto.

2. La Cooperativa non può accettare ulteriori prestiti da parte di soci che abbiano raggiunto i limiti previsti dalle disposizioni che danno attuazione all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385 ed eventuali successive modifiche.

3. La Cooperativa restituirà ai soci interessati la quota dei prestiti che, alla chiusura dell’esercizio, ecceda i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per i prestiti ordinari rispetto a quelli vincolati e, per questi ultimi, con priorità per i prestiti con vincoli di minore durata.

4. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuate, restando esclusa ogni informazione a terzi, salvo gli organismi istituiti per legge. (es. soc. revisione)

5. Nel trattamento dei dati acquisiti a seguito della conclusione del contratto di prestito, la Cooperativa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003, fornendo al socio, nelle forme contemplate dalla stessa normativa, la prescritta informativa ed ogni altro chiarimento eventualmente necessario.
Torna ai contenuti