Chi siamo: Statuto - Cooperativa di Abitanti di Settimo Milanese

Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese
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STATUTO COOPERATIVA DI ABITANTI DI SETTIMO MILANESE
ALLEGATO A
TITOLO 1
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1
Costituzione e sede
1. E’ costituita, con sede nel Comune di Settimo Milanese, la Società cooperativa edilizia di abitazione denominata:
 “COOPERATIVA DI ABITANTI SETTIMO MILANESE Società Cooperativa".
2. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e negli altri stati dell’Unione Europea, e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi territoriali, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Articolo 2
Durata – Adesioni ed iscrizioni
1.La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al 31 Dicembre 2100 duemilacento e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
2.La società si iscrive nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell’Albo delle società cooperative; il numero dell’iscrizione viene indicato negli atti e nella corrispondenza.
3.La Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, alla Associazione Nazionale delle cooperative di abitanti e alla relativa Associazione regionale nella cui circoscrizione si trova la propria sede sociale.
4.Con l’adesione all’Associazione nazionale delle cooperative di abitanti, la Società riconosce l’unità di intenti e la coincidenza degli scopi mutualistici del movimento cooperativo, che a tale Associazione aderisce e si impegna ad assumere quale punto di riferimento della propria attività i documenti programmatici e gli strumenti operativi approvati dagli organi dell’Associazione.
5.La società richiede, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, la iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso il Ministero delle attività produttive; compete al Consiglio di Amministrazione l’assolvimento degli adempimenti connessi e conseguenti a tale iscrizione.

Articolo 3
Scopo Mutualistico
1. La Cooperativa ha scopo mutualistico, che è perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri Soci, nell’ambito dell’oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse, umane, economiche e di lavoro, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla Società, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della società, dei vantaggi conseguiti delle attività e servizi realizzati sia fra i soci beneficiari che fra i soci che non ne anno potuto beneficiare, anche mediante la contribuzione dei soci beneficiari all’aumento delle risorse della società destinabili alla promozione e allo sviluppo delle attività svolte e dei servizi prestati. È parte integrante dello scopo mutualistico della Società la sua apertura alla adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividono gli stessi principi mutualistici.
Lo scopo mutualistico è perseguito con il mantenimento del patrimonio immobiliare a proprietà cosiddetta "indivisa", costituito storicamente da quanto realizzato dalle cooperative, unificatesi con operazione di fusione per incorporazione nella COOPERATIVA DI ABITANTI SETTIMO MILANESE Società Cooperativa, le società Cooperativa del Popolo con sezione edificatrice s.c.r.l., Cooperativa Edificatrice con sezione consumo Patria e Lavoro s.c.r.l., Cooperativa Edificatrice Villaggio Cavour di Settimo Milanese e Cooperativa Edificatrice San Giorgio di Seguro s.c.r.l.
Il patrimonio immobiliare a proprietà "indivisa", compreso quello oggetto di nuove realizzazioni, destinato ad essere assegnato in godimento ai soci, sarà pertanto tendenzialmente inalienabile, se non con l'autorizzazione della assemblea generale dei soci, che delibererà con il quorum specificatamente previsto dall'art. 27 del presente statuto.
Anche l'utile derivante da nuove operazioni a proprietà "divisa" e cioè dalla realizzazione di immobili destinati alla assegnazione in proprietà ai soci od alla vendita a terzi, dovrà essere prioritariamente destinato all'incremento del patrimonio immobiliare da concedere in godimento ai soci della Cooperativa.
2. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4
Oggetto sociale
1.La società, con scopo mutualistico e senza finalità speculative, con riferimento agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l’assegnazione ai soci in godimento a tempo indeterminato, in locazione o con altre forme contrattuali ritenute utili ai propri soci, ed in proprietà.
La cooperativa potrà, in via accessoria o strumentale, svolgere attività o prestare servizi anche di interesse collettivo, che possono favorire l’integrazione sociale, la elevazione culturale e la tutela della salute degli stessi soci, e quant’altro è connesso direttamente o indirettamente all’oggetto sociale principale.
2. Per la realizzazione delle finalità, che ne costituiscono l’oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Società può:
a. costruire, acquistare, risanare, ristrutturare, completare, amministrare e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione residenziale e ad uso diverso; alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, e costituire o acquisire l’usufrutto sugli stessi; partecipare, realizzare programmi e progetti di housing sociale;
b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana;
c. assegnare in godimento a tempo indeterminato, in godimento con proprietà differita o in proprietà ai soci e/o locare ai soci le unità immobiliari comprese negli edifici sociali di cui alla precedente lettera a o impiegare altre forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi espressi dai soci; per le abitazioni assegnate in proprietà, il relativo atto pubblico di trasferimento potrà riconoscere alla Società il diritto di prelazione qualora il socio assegnatario decida di alienare l’abitazione a terzi diversi dal coniuge e dai discendenti, ascendenti e collaterali entro il secondo grado;
d. realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della società o dei soci, anche se parte delle unità immobiliari siano di proprietà di terzi;
e. alienare a soci e a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale;
f. prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell’uso e nella gestione delle abitazioni;
g. prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale sportiva e ricreativa
h. prestare ai Soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo.
i. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale, comprese l’apertura di conti correnti, l’assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
l. avvalersi di tutte agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l’osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare qualora richiesto dalle disposizioni agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci ne alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti, le abitazioni destinate all’assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della società, all’ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
m. ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale, nei limiti e alle condizioni previsti nell’articolo 19;
n. stipulare contratti di assicurazione, sia nell’interesse della Società che dei soci;
o. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale;
p. concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell’interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale e privi di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della società;
q. promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa e al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l’impiego di energie alternative; prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell’oggetto sociale;
r. consorziarsi con altre società cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;
s. quale attività strumentale e non prevalente, assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione), società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgono attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell’oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato;
t. partecipare a Gruppi Cooperative paritetici di cui all’art. 2545 septies del Codice Civile se utile al miglior conseguimento dell’oggetto sociale.
u. aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell’oggetto sociale.
v. promuovere la crescita professionale del personale dipendente attraverso la formazione continua nonché l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze esistenti.

3. Le attività comprese nell’oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte, in misura comunque non prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della società.
4. Ad integrazione degli scopi sociali primari, la Cooperativa si propone inoltre di collaborare allo sviluppo  ed alla promozione del Movimento Cooperativo, diffondendone i principi soprattutto fra le giovani generazioni e di promuovere, sviluppare attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, a favore dei Soci, delle loro famiglie e della collettività, sia in forma diretta, attraverso la partecipazione della Cooperativa, che promuovendone la formazione, offrendo anche l’ospitalità nei locali della Cooperativa.
 
TITOLO II
SOCI
Articolo 5
Numero, requisiti dei soci
 
1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all’Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. Possono essere soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilitate, fallite o condannate per reati che prevedono l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.
3. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.
4. Gli Amministratori non possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.

Articolo 6
Domanda di ammissione
1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:
a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere,
c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.
2. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale.
Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all’originale dal Presidente dell’ente e del Collegio Sindacale;
b) estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Società, nonché il certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società è nel pieno godimento dei suoi diritti;
c) se società cooperativa, certificato di iscrizione all’Albo delle società cooperative o certificato attestante la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso; in caso diverso certificato di iscrizione al Registro delle imprese.

Articolo 7
Procedura di ammissione
1. Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, delibera oltre alle modalità e i termini per il versamento del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo di cui all’articolo 2528 secondo comma del Codice Civile, sull’accoglimento della domanda di ammissione, con l’intento di favorire l’adesione di tutte le persone i cui bisogni siano coerenti con l’oggetto sociale e che condividono lo scopo mutualistico della società e con la facoltà di respingerla solo ove risulti inoltrata da persone fisiche o giuridiche aventi interessi contrastanti, sotto qualsiasi forma, con quelli della società o prive dei requisiti ritenuti idonei per far parte della compagine sociale e per partecipare proficuamente alla sua attività. Le delibere di ammissione sono adottate rispettando l’ordine di ricevimento o di consegna delle domande di adesione.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
3.  In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea stessa.
5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Articolo 8
Obblighi dei soci
1. Il socio, all’atto dell’ammissione alla Società, deve:
a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
b. versare il sovrapprezzo di cui all’art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
c. versare una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il socio è tenuto:
a. all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
d. a comunicare mediante lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio.
3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Articolo 9
Diritti dei soci
1. lI socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.
2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell’oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.
3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 10
Recesso
1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:
a. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
2. E’ vietato in ogni caso il recesso parziale.
3. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dai rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell’esercizio successivo.
L’organo amministrativo, verificata la legittimità del recesso, potrà comunque deliberare, comunicandolo al socio receduto, che:
- i rapporti mutualistici col socio receduto si risolvano con la chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato;
oppure
- i rapporti mutualistici si risolvano contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale, e cioè con la comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda;
oppure
- al contrario, che non venga meno l’obbligo di completare la esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all’adempimento dei relativi impegni.

Articolo 11
Esclusione del socio
1. La esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:
a. perda i requisiti previsti per l’ammissione alla Società;
b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
c. previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale, e in caso di assegnazione in godimento dell’alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
e. sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l’annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previo ricorso all’Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.
3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Articolo 12
Morte del socio
1. Ove chiamati all’eredità, al socio deceduto si possono sostituire nella qualità di socio, conservandone l’anzianità di adesione alla società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli ed i genitori, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’adesione alla società.
2. Nel caso di pluralità dei su indicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autenticato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrerà nel rapporto, con rinuncia da parte degli altri.
In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.
3. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.
4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l’ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro centottanta giorni dalla data del decesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’ammissione del nuovo socio. Trascorso inutilmente il termine di 6 mesi ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.
5. Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 13
Liquidazione della partecipazione
1. I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell’articolo 21. La liquidazione di tale importo – eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
2. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.
3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III
Partecipazioni
Strumenti finanziari – Prestiti
Articolo 14
La partecipazione sociale
1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.
2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore ad euro 50 (cinquanta) od al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall’art. 2525 del Codice Civile.
3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.

Articolo 15
Azioni di partecipazione cooperativa
1. Per l’attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell’attività sociale approvati dall’Assemblea dei soci, la medesima Assemblea autorizza l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
2. La delibera di autorizzazione all’emissione dovrà stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:
a. l’importo complessivo dell’emissione, per un ammontare complessivo che non potrà comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso l’Albo delle società cooperative, il numero delle azioni ed il relativo valore nominale unitario;
b. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;
c. la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle quote sociali, e le modalità di corresponsione della stessa;
d. l’eventuale diritto di opzione a favore dei soci cooperatori;
e. le modalità di circolazione;
f. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 16
Strumenti finanziari
1. E’ consentito alla cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.
2. L’emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria, la quale delega il Consiglio di amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione, e stabilisce nel rispetto dei limiti di legge:
a. l’importo complessivo dell’emissione;
b. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli, nonché per i titoli partecipativi l’esercizio di diritti amministrativi;
c. l’eventuale diritto d’opzione dei soci cooperatori;
d. l’eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 17
Modalità di voto degli strumenti finanziari.
1. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all’unità.
2. Ai medesimi soci, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione separata. La deliberazione dell’assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell’organo.
3. La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 18
Assemblee speciali
1. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari sono costituiti in assemblea speciale.
2. L’assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.
3. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 19
Prestiti sociali
1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell’oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.
2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l’abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.
3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l’importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l’applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.
4. La raccolta del risparmio non può prevedere l’utilizzo di strumenti a vista o collegati all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d’Italia.
5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci, che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.
6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall’Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall’Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all’atto dell’apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.
7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento, che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni, la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali deposito sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all’attività ai quali sono collegati o dal contratto, che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO - RISTORNI
Articolo 20
Patrimonio della società
1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore ad euro 50 (cinquanta) ne inferiore ne superiore ai limiti di legge;
- dalle quote dei soci finanziatori;
- dalle Azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
b. dalla riserva legale;
c. dall’eventuale sovrapprezzo;
d. dalle eventuali riserve divisibili collegate all’esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;
e. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
2. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere “c” e “d”, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e seguenti del codice civile.

Non costituisce causa di esclusione il mancato adeguamento della quota di partecipazione al capitale sociale al valore minimo di cui sopra per i soci, la cui quota sia rimasta del valore minimo, quale era previsto dalla legge e dallo statuto al momento della loro iscrizione alla cooperativa.

Articolo 21
Ristorni
1. Gli eventuali ristorni saranno destinati all’aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale  del valore della quota di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall’art. 13. L’apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

Articolo 22
Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
3. Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
4. L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge
b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d. ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dal precedente articolo;
e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
f. ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
g. la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO V
ORGANI DELLA SOCIETA’
Articolo 23
Organi della Società
1. Sono organi della Società:
a. L’Assemblea dei soci
b. Il Consiglio di Amministrazione
c. Il Presidente della Società
d. Il Collegio sindacale
e. Le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società.

Articolo 24
Natura dell’Assemblea dei soci
1. L’assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia, che forma oggetto delle sue deliberazioni.
2. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 25
Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
1.a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;
1.b. scioglimento anticipato della Società con le maggioranze previste all'art. 27, comma 5 del presente Statuto;
1.c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
1.d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
1.e. l’emissione degli strumenti finanziari.
2. L’Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
2.a. approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili, entro i limiti di legge;
2.b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione nonché provvede all'approvazione del relativo regolamento elettorale, nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, quando previsto, del revisore legale dei conti o della società di revisione, alla quale è conferito l’incarico della revisione legale dei conti;
2.c. determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei Sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è conferito l’incarico della revisione legale dei conti della Società;
2.d. determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei Sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è conferito l’incarico del controllo contabile della Società;
2.e. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
2.f. in conformità a quanto previsto all’ultimo comma dell’articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;
2.g. su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
2.h. Approvare un modello di organizzazione, gestione e controllo sociale in conformità alle disposizioni di cui D.lgs 231/'01;
2.i. delibera sugli altri oggetti riservati all’Assemblea della legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Articolo 26
Convocazione dell’Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l’ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l’elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.
2. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso in modo visibile nella sede della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno quindici giorni prima dell’adunanza ed è inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di quindici giorni prima dell’adunanza; il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, potrà, scegliere quali mezzi per la diffusione dell’avviso di convocazione, la lettera semplice o raccomandata inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal libro soci, oppure consegna manuale con ricevuta e firma autografa del destinatario indicante la data di ricezione, telefax, posta elettronica e-mail qualora il numero del fax e l’indirizzo di posta elettronica risultino annotati nel libro Soci, e altri mezzi di pubblicità diretta per meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione.
3. L’assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché nel Comune ove è posta la sede sociale.
4. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’esame del bilancio di esercizio e per l’adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze di cui all'art. 2364 c.c., l’assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell’esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.
5. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

Articolo 27
Costituzione dell’Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni
1. Hanno diritto di voto nell’Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all’Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.
2.  In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.
3.  In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
4. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente statuto.
5.  In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4 del presente articolo, l’Assemblea straordinaria convocata per l’assunzione della deliberazione riguardante l’alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili sociali a proprietà indivisa assegnati in godimento ai soci è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, e la delibera è validamente presa quando ottenga il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei presenti.
I predetti quorum sono previsti anche per la modifica del presente comma 5.
6.  In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.
7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L’assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, il quale deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Articolo 28
Rappresentanza nell’Assemblea dei soci
1. I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto  e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.
Il rappresentante può farsi sostituire solo da un altro socio, che sia espressamente indicato nella delega. Le deleghe scritte devono essere verificate dalla Società, essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
3. Ciascun socio può rappresentare, con delega scritta, al massimo 2 Soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29
Assemblee separate
1. Qualora la società abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell’art. 2540 c.c., è previsto lo svolgimento di assemblee separate.
2.  In tal caso, l’Assemblea ordinaria dei soci è costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate.
3. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
4. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità prevista per la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci, per una data anteriore di almeno dieci giorni rispetto a quella fissata per l’Assemblea generale.
5. L’avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l’Assemblea generale.
6. Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l’Assemblea ordinaria dei soci.
7. Per ciascun argomento posto all’ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all’Assemblea generale, con diritto di voto, un socio delegato in rappresentanza della proposta favorevole alla deliberazione, un socio delegato in rappresentanza della proposta contraria alla deliberazione ed un socio delegato in rappresentanza dei soci che hanno espresso voto di astensione.
L’Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresentino nell’assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.
8. I delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell’Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, i voti espressi nell’Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare. Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell’Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate. Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche gli altri soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.
9. Per la regolarità della costituzione e della validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell’Assemblea generale valgono, se non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni relative all’assemblea ordinaria. In ogni caso, il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall’Assemblea stessa, ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell’Assemblea generale prima dell’inizio della stessa.
10. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, quali allegati al verbale dell’Assemblea generale.
11. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le deliberazioni dell’Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Articolo 30
Assemblee speciali
1. Se l’Assemblea della Società ha deliberato la emissione di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono l’apposita Assemblea speciale.
2. Ciascuna Assemblea speciale delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonché sull’azione di responsabilità nei suoi confronti;
b) sull’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;
c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Società ed è utilizzato dal Rappresentante comune;
d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
e) sugli altri argomenti di interesse comune.
3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.
Esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnarne le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e può ottenere estratti.
4. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c).
5. L’Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori ne faccia richiesta, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
In tale ultimo caso, qualora l’Assemblea speciale non venga convocata nei novanta giorni successivi la richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.
6. Per la convocazione dell’Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all’Assemblea ordinaria dei soci.
7. All’Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.
8. L’Assemblea speciale di categoria viene altresì convocata ai sensi del presente articolo in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi ogni qualvolta ricorra l’ipotesi di cui al punto 2 lettera b) .

Articolo 31
Composizione del Consiglio di amministrazione
Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 9 (nove) ed un massimo di 15 (quindici); la determinazione del numero dei consiglieri spetta all'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i Soci iscritti dal almeno tre mesi, che non abbiano con la Cooperativa un rapporto di dipendenza o collaborazione professionale continuativo e che siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.
1bis. I soci che si candidano alla carica di Consigliere devono depositare almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale e a disposizione dei soci il proprio curriculum professionale, le motivazioni della propria candidatura nonché il certificato penale del casellario giudiziale aggiornato a non oltre tre mesi prima del deposito. I documenti depositati entro il termine indicato sono messi a disposizione dei soci presso la sede della società e nel luogo presso il quale l'Assemblea è stata convocata. Per meglio disciplinare le modalità di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, potrà essere predisposto, da parte del Consiglio di Amministrazione, apposito regolamento elettorale  che entrerà in vigore previa approvazione dell'assemblea.
2. Qualora siano stati emessi gli strumenti finanziari di cui all’art. 16 dotati di diritti di amministrazione, la deliberazione dell’assemblea che ne autorizza la emissione stabilisce la misura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti; i possessori degli strumenti finanziari non possono in ogni caso eleggere più di un terzo (1/3) dei consiglieri.
3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
4. Gli amministratori sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
5. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.
6. I compensi degli Amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall’Assemblea all’atto della loro elezione. In mancanza di tale approvazione l'attività è considerata gratuita; è fatto comunque salvo il rimborso delle spese sostenute nella esecuzione del loro incarico. Il rimborso spese è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
7. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell’Assemblea. L’amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.
8. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l’Amministratore che:
a. perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l’esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitate uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;
b. non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;
c. non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a più di cinque riunioni, anche non consecutive, nel corso di ogni anno del mandato o a più di due adunanze dell’Assemblea.
9. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell’articolo 2386 c.c.. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 32
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente e/o al massimo tre Vice Presidenti uno dei quali, in ordine di anzianità,sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest’ultimo ad esercitare le proprie competenze.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell’Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.
3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
4. Il Consiglio può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Se l’operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell’operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l’amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.
6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio dell’incarico.

Articolo 33
Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l’esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all’Assemblea dalla legge o dal presente Statuto,e sempre in ossequio a quanto previsto dal comma 5. dell'art. 27 del presente statuto per l’alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili sociali a proprietà indivisa assegnati in godimento ai soci
2.  In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete:
a. assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
b. proporre all’Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l’eventuale sovrapprezzo di cui all’articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
c. deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
d. convocare l’Assemblea dei soci e, se costituite, le Assemblee speciali;
e. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
f. predisporre i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci, ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all’Assemblea dei soci;
g. deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all’Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436 del Codice Civile;
h. deliberare la costituzione e l’apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa;
i. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività; in particolare, fra l’altro, deliberare la costruzione e l’assegnazione di immobili, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su muti già concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunziare ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;
j. transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;
k. deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;
l. assumere e licenziare i dirigenti e i dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;
m. nominare direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone la mansioni ed i compensi;
n. provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell’esercizio ai sensi ed entro i limiti dell’articolo 2386 Codice Civile;
o. valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell’organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
p. redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;
q. deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
r. redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512 Codice Civile, primo comma, con le modalità di cui all’articolo 2513 Codice Civile, e predispone la relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci;
s. istituire, qualora lo ritenga opportuno al fine di soddisfare nel miglior modo le esigenze rappresentate dai singoli soci, interpretandone i bisogni espressi, Comitati di quartiere e/ o stabile, con finalità meramente di impulso e consultive; disciplinandone con apposito Regolamento le attribuzioni, competenze e modalità di funzionamento.
t. assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;
u. acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;
v. deliberare, nei limiti e per le finalità di cui all’articolo 4 lettera p., l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, previa l’autorizzazione dell’Assemblea per le partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
z. deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all’articolo 2545 septies Codice Civile.
aa. deliberare in ordine alla accettazione di lasciti, donazioni e liberalità che saranno destinati secondo le modalità espresse dal dante causa purché compatibili con lo scopo e lo spirito mutualistico della cooperativa; a tal fine il Consiglio di amministrazione potrà costituire un apposito fondo da destinare al finanziamento di opere sociali, assistenza ai soci, borse di studio, opere di istruzione e di educazione.

Articolo 34
Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al trimestre.
Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.
2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data dell’adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma, o per fax o e-mail, con un preavviso di almeno due giorni non festivi.
3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. Le votazioni sono effettuate con voto palese.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2378 Codice Civile.
Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 Codice Civile.

Articolo 35
Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.
2. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:
a. stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale;
b. incassare le somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
c. stare in giudizio per conto della Società, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
d. curare l’affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e. rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
f. curare la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;
g. provvedere agli adempimenti previsti dall’articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall’articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.
3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell’assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 36
Composizione, nomina e doveri del Collegio Sindacale
1. Qualora obbligatorio o comunque deliberato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea, la quale elegge due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.
2. Tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.
3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
b. i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;
c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
4. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
I Sindaci sono sempre rieleggibili.
5. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall’Assemblea all’atto della nomina e per l’intera durata del mandato.
6.  In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di amministrazione la convocazione dell’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.
7. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l’interessato.

Articolo 37
Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio sindacale, la revisione legale dei conti della Società.
3. Il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:
a. vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell’Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;
b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;
c. accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Società;
e. richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;
f. convoca l’Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l’Assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
g. riferisce all’Assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all’esercizio precedente, con particolare riferimento all’eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci ai sensi del comma 4; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui al successivo articolo 2513;
h. cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall’ufficio per qualsiasi causa;
i. provvede all’asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
4. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
5. Per l’esecuzione della revisione legale dei conti il Collegio, in particolare:
a. verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
c. esprime all’Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.
6. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento della revisione legale dei conti della Cooperativa, esprime all’Assemblea esprime la proposta motivata in merito alla nomina ed alla revoca del revisore legale dei conti o della società di revisione alla quale è conferito l’incarico del controllo contabile della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
7. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunione deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
8. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 38
Revisione legale dei conti
1. Qualora non sia nominato il collegio sindacale o qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.
2. L’incarico della revisione legale dei conti è conferito dall’Assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico. L’incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio sindacale.
3. Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se incaricati, decadono dall’ufficio:
a. i Sindaci della Cooperativa o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
b. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
Qualora l’incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
4. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
a. verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
c. riferisce all’Assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all’esercizio precedente, con particolare riferimento all’eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
d. può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
e. scambia tempestivamente con il Collegio sindacale le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti;
f. documenta l’attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.
6. Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E’ responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.
7. L’azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall’Assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell’incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l’Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L’azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell’articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 39
Scioglimento e liquidazione della Società
1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 27 c. 5 del presente statuto, la quale inoltre  provvede in ordine a:
a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) la cui proprietà deve essere trasferita all’ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 40
Requisiti mutualistici
1. Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 c.c., dalle leggi speciali e dal presente statuto, e segnatamente:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 41
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società per azioni.

ALLEGATO B
REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI
Articolo 1
Definizione dei prestiti sociali
1. I depositi in denaro effettuati dai Soci, sono finalizzati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale con obbligo di rimborso per la Cooperativa come disposto dall’art.13 del DPR 60173 e norme successive. Tali depositi  sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal presente Regolamento. I depositi di cui sopra vengono effettuati mediante versamenti in denaro sui conti di prestito sociale di cui al successivo art. 4.
2. La raccolta dei prestiti sociali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell’articolo 11 comma 3 lettera “a” del decreto legislativo n, 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.
3. Non sono prestiti sociali, e pertanto non costituiscono oggetto del presente regolamento, i depositi vincolati versati dai soci in relazione all’assegnazione di alloggi o della prestazione di particolari servizi, la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto contrattuale  instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all’attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.
4. Non costituiscono, altresì, prestiti sociali i versamenti effettuati dai soci prenotatari o assegnatari di alloggi destinati all’assegnazione in proprietà il cui importo debba essere compensato con il prezzo di assegnazione dovuto dal Socio alla Cooperativa.

Articolo 2
Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa
1. I depositi di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere effettuati esclusivamente dai soci della Cooperativa, previa stipula di apposito contratto scritto.
2. La Cooperativa non può accettare ulteriori prestiti da parte di soci che abbiano raggiunto i limiti previsti dalle disposizioni che danno attuazione all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385 ed eventuali successive modifiche.
3. La Cooperativa restituirà ai soci interessati la quota dei prestiti che, alla chiusura dell’esercizio, ecceda i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per i prestiti ordinari rispetto a quelli vincolati e, per questi ultimi, con priorità per i prestiti con vincoli di minore durata.
4. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuate, restando esclusa ogni informazione a terzi, salvo gli organismi istituiti per legge. (es. soc. revisione)
5. Nel trattamento dei dati acquisiti a seguito della conclusione del contratto di prestito, la Cooperativa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003, fornendo al socio, nelle forme contemplate dalla stessa normativa, la prescritta informativa ed ogni altro chiarimento eventualmente necessario.

Articolo 3
Importo massimo dei prestiti sociali
1. Il risparmio raccolto presso ciascun socio non può superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall’art. 13 DPR 29 Settembre 1973,n. 601 e successive modificazioni. Tali importi e limiti saranno indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa ed aggiornati periodicamente.
2. I prestiti complessivamente effettuati da ciascun socio, anche se suddivisi in depositi “cointestati”, che abbiano raggiunto l’importo massimo in vigore ai sensi del comma precedente non possono essere ulteriormente aumentati. Qualora l’accreditamento degli interessi maturati nel corso dell’anno superasse tale importo massimo, gli interessi eccedenti detto importo massimo sono considerati infruttiferi e sono rimborsati al socio.
3. Per i conti di prestito sociale cointestati, qualora il singolo socio sia titolare di più conti e le somme allo stesso complessivamente attribuite superino (a seguito degli interessi maturati nel corso dell’anno) l’importo massimo di cui al comma 1, gli interessi eccedenti sono considerati infruttiferi e sono rimborsati al socio prelevandoli dal conto dallo stesso indicato entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione della Cooperativa ovvero, in assenza di indicazione, dal conto individuato secondo le seguenti priorità:
a) libretto intestato al solo socio interessato
b) libretto cointestato in ordine di emissione partendo dal meno recente.
4. La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal Paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. del 3 Marzo 1994 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia di cui alla Circolare attrattiva n. 229 del 21 Aprile 1999 e successivi aggiornamenti.
5. L’ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie che li assistono, nonché l’entità del rapporto tra prestiti e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio della Cooperativa

Articolo 4
Apertura dei conti di prestito sociale
1. In presenza delle condizioni di cui all’articolo 2 ed entro l’importo massimo in vigore ai sensi dell’articolo 3, ciascun socio può richiedere l’apertura di uno o più conti di prestito sociale .
2. I conti di prestito sociale sono nominativi ed intestati al socio (o ai soci in caso di cointestazione) che ne ha richiesto l’apertura.
3. I conti di prestito sociale possono essere cointestati, purché tutti i cointestatari siano soci. In assenza di espressa  comunicazione scritta da parte dei cointestatari, le somme depositate si intendono attribuite a ciascun cointestatario in uguale misura e percentuale.
Qualora i soci cointestatari, intendano ripartire il deposito sociale in misura e percentuale differenziate, dovranno darne specifica scelta in fase di sottoscrizione del contratto,  indicando la percentuale di competenza da attribuire ad ogni singolo contestatario e controfirmando  tale scelta.
4. Le operazioni di prelevamento dai conti cointestati possono essere effettuate disgiuntamente da ciascun intestatario per la sola parte di competenza, salvo diverse disposizioni scritte impartite alla Cooperativa da parte di tutti i soci cointestatari.
5. Il deposito minimo iniziale per l’apertura di ciascun conto di prestito sociale  è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà a darne comunicazione ai soci nel foglio analitico affisso presso la propria sede.
6. Per l’apertura del conto di prestito sociale il socio deve sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma. Per i conti cointestati, tutti gli intestatari del conto devono sottoscrivere il contratto e depositare la propria firma.
Il socio intestatario e gli eventuali cointestatari devono essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale, di cui la Cooperativa tratterrà fotocopia.
7. Il socio intestatario è tenuto a informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all’ultimo domicilio reso noto.
8. All’atto dell’apertura del conto di prestito sociale viene rilasciato al socio intestatario il relativo libretto, con la medesima intestazione richiesta per il conto e il numero progressivo attribuito al conto. Il libretto di prestito sociale non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul conto. Al socio intestatario viene, altresì, consegnata copia del contratto sottoscritto, copia del foglio informativo analitico relativo alle condizioni economiche in vigore alla data di apertura del conto e copia del Regolamento per i prestiti sociali
9. Le successive modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche sono comunicate ai soci intestatari di conti mediante affissione del nuovo Regolamento e del foglio informativo analitico aggiornato presso la sede della Cooperativa. Entrambi i documenti devono riportare in calce alla copertina o alla prima pagina la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate.

Articolo 5
Operazioni sui conti di prestito sociale
1. I depositi e i prelevamenti sui conti di prestito sociale devono essere effettuati, dietro presentazione del relativo libretto, presso la sede della Cooperativa e gli altri eventuali sportelli dalla stessa istituiti.
2. I depositi possono essere effettuati dal socio, dai cointestatari o  per delega specifica per l’operazione in  corso,  sottoscritta dal socio e/o cointestatari, in contanti o mediante il versamento di assegni circolari, bancari, postali o vaglia postali. Le condizioni relative alla valuta di accreditamento e alla data di disponibilità delle somme versate (come meglio specificato nel successivo art. 6 comma 2) possono essere variate mediante specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, e sono indicate nel foglio informativo analitico affisso presso la sede.
3. I prelevamenti devono essere effettuati personalmente dal socio intestatario del conto  (o da uno degli eventuali cointestatari, se tale possibilità è consentita ai sensi dell’art. 4, comma 4), con la presentazione del libretto di  prestito sociale. Nel caso di conti cointestati prelevamenti devono essere effettuati con la presenza di tutti i cointestatari, per quote superiori all’importo di competenza di ciascun socio cointestatario.
4. Nel caso di conti intestati ad un singolo socio, il socio intestatario può  sottoscrivere presso gli uffici della Cooperativa ed in presenza di un funzionario della Cooperativa, che accerta l’autenticità della sottoscrizione, una delega a tempo indeterminato a favore di una o più persone non intestatarie ad effettuare singole operazioni versamento e/o di prelevamento.  In caso di conti cointestati, la delega di cui sopra deve essere necessariamente sottoscritta da tutti i cointestatari. Qualora la delega non sia sottoscritta dal socio intestatario o dai soci cointestatari del conto in presenza di un funzionario della Cooperativa, la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio. La persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e depositare la propria firma. La delega può essere revocata con comunicazione scritta del socio intestatario inviata a mezzo raccomandata o consegnata alla Cooperativa e si estingue automaticamente con il decesso dello stesso socio intestatario, con effetto dalla data in cui tale decesso sia noto alla Cooperativa.
5. Le operazioni di prelevamento di somme da conti vincolati per un determinato periodo di tempo, possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dal successivo art. 6.
6. Il socio intestatario del conto che sia anche prenotatario o assegnatario di alloggi sociali, o che comunque usufruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa, può autorizzare la medesima a prelevare dal conto gli importi di cui sia debitore nei confronti della Cooperativa per i corrispettivi dovuti.
7. Tutte le operazioni effettuate su ciascun conto di prestito sociale sono annotate dalla Cooperativa sul relativo libretto e sono accompagnate dalla firma dall’addetto o incaricato dalla Cooperativa.  In caso di discordanza tra i movimenti risultanti dal libretto  e la corrispondente scheda della Cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest’ultima, e non le trascrizioni risultanti dal libretto, fermo restando quanto previsto al successivo comma 10. Gli interessi maturati al termine dell’anno solare e le relative ritenute fiscali sono annotati sul libretto in occasione della prima operazione effettuata dal socio intestatario o dai cointestatari nell’anno successivo.
8. Il libretto esaurito è ritirato dalla Cooperativa e sostituito con un nuovo libretto, con il medesimo numero e la medesima intestazione. Sul nuovo libretto è riportato il saldo del conto risultante dal libretto esaurito.
9. Il socio intestatario e gli eventuali cointestatari non possono riportare sul libretto alcuna iscrizione o annotazione.
10. Qualora l’addetto incaricato riscontri differenza fra i movimenti annotati sul libretto di prestito sociale e quelli risultanti dalle scritture della Cooperativa, il libretto verrà ritirato e sostituito con un nuovo libretto, nel quale saranno annotati il saldo del conto all’inizio dell’anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno. Per la sostituzione del libretto, deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l’importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà ad esporlo nel foglio analitico affisso presso la propria sede.
11. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il socio intestatario deve farne immediatamente denuncia scritta all’Autorità di Pubblica Sicurezza e, quindi, trasmettere copia della denuncia alla Cooperativa, che provvederà al blocco del conto corrispondente, rifiutando ogni ulteriore operazione. A seguito della denuncia, la Cooperativa provvederà all’estinzione del conto relativo al libretto smarrito, sottratto o distrutto ed all’apertura di un nuovo conto di prestito sociale , attribuendogli un nuovo numero, ed emettendo un nuovo libretto. La denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto relativo ad un conto cointestato, deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari. Per la emissione del nuovo libretto, il socio intestatario dovrà corrispondere alla Cooperativa, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l’importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consigli di Amministrazione.
12. Qualora il libretto oggetto della denuncia di cui al comma precedente venga successivamente presentato alla Cooperativa, sarà ritirato, annullato e conservato agli atti dalla Cooperativa, la quale ne darà altresì comunicazione all’Autorità presso la quale il Socio aveva presentato la denuncia. All’atto della consegna del nuovo libretto, il socio intestatario è tenuto a rilasciare alla Cooperativa una dichiarazione scritta con la quale riconosce che il libretto smarrito, sottratto o distrutto non ha più alcun valore e che la medesima Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione dello stesso. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali cointestatari del libretto.
13. La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al Socio il libretto, in qualsiasi momento, per l’effettuazione di eventuali verifiche contabili.
14. La Cooperativa assicura la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le operazioni relative alla raccolta e gestione del prestito sociale e risponde dell’operato delle persone incaricate di tale attività.

Articolo  6
Disponibilità delle somme depositate
1. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi di tempo predeterminati.
2. Ai prestiti sociali ordinari corrispondono conti di prestito sociale i cui depositi, se effettuati in contanti, possono essere prelevati dal giorno successivo a quello del deposito.
In qualsiasi momento il Socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale del prestito secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il rimborso  totale/estinzione è sottoposto ad un preavviso di almeno 2 giorni dal momento della richiesta del Socio. In via del tutto eccezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta. I depositi effettuati in assegni possono essere prelevati (salvo buon fine) dal giorno successivo al termine stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà ad indicarlo nel foglio analitico affisso presso la propria sede.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’importo massimo dei nuovi conti vincolati che possono essere aperti, nonché la durata massima degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione determina le durate dei conti vincolati (nell’ambito della durata massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione), ed i relativi tassi di interesse, nonché ogni ulteriore caratteristica ritenuta opportuna.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce ed aggiorna periodicamente il limite di importo per i prelevamenti che possono essere effettuati giornalmente dai conti di prestito sociale ordinari, sia per contanti che mediante assegno bancario emesso dalla Cooperativa, nonché la durata del preavviso per il prelevamento di importi superiori a detto limite. La Cooperativa si riserva la facoltà di rinunciare al preavviso richiesto per l’effettuazione di prelevamenti di importi superiori al limite sopra indicato. I prelevamenti in contanti non possono, in ogni caso, superare l’importo stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 3.5.1991, n.143, convertito dalla legge 5.7.1991, n.197, e successive modificazioni (vedi nota in calce al presente articolo).
5. Ai prestiti sociali vincolati corrispondono conti i cui depositi possono essere prelevati, con le stesse modalità indicate al comma precedente, dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa. Le possibili durate del vincolo vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e comunicate ai soci mediante affissione del foglio informativo analitico  presso la sede della Cooperativa. La durata del vincolo prescelta dal socio e la corrispondente scadenza vengono riportate sul conto e sul libretto. Il conto vincolato è rinnovabile alla scadenza per un periodo anche diverso da quello del vincolo precedente. Qualora il socio intestatario non comunichi per iscritto alla Cooperativa, entro la scadenza del vincolo, la propria intenzione di rinnovare il vincolo o di trasformare il prestito vincolato in prestito ordinario, il vincolo si rinnoverà automaticamente per ulteriori tre mesi, con l’applicazione delle medesime condizioni economiche del prestito scaduto. Alla scadenza del trimestre, il prestito vincolato verrà automaticamente convertito in prestito ordinario.
6. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati possono essere prelevati dal socio intestatario dal 15 gennaio al 15 febbraio dell’anno successivo. Trascorso tale termine, assumono lo stesso vincolo del capitale.
7. I soci intestatari di conti vincolati possono presentare al Consiglio di Amministrazione  della Cooperativa una richiesta di restituzione anticipata, parziale o totale, della somma vincolata. In caso di accoglimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia differire la data fissata per il rimborso anticipato in relazione alle necessità ed alla situazione finanziaria della Cooperativa. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione  devono essere adottate e comunicate al socio intestatario entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta.
8. Sulla somma rimborsata anticipatamente si applica, con decorrenza dalla data di inizio del vincolo in corso, il tasso in vigore alla data iniziale per i conti con vincolo di durata immediatamente inferiore al tempo trascorso dalla stessa data iniziale, diminuito della percentuale periodicamente decisa dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa  con riferimento all’anno di inizio del vincolo e comunicata ai soci  mediante indicazione nel foglio informativo affisso presso la sede della Cooperativa. Se il tasso risultante da tale diminuzione risulta inferiore a quello in vigore alla data di inizio del vincolo in corso per i prestiti sociali ordinari, si applica quest’ultimo tasso per tutta la durata del prestito. Per i conti vincolati sui quali siano riconosciuti i tassi variabili di cui all’articolo 7, comma 4, ultimo periodo, le variazioni intervenute nel periodo di durata del deposito della somma rimborsata sono applicate al tasso in vigore alla data di inizio del vincolo in corso diminuito ai sensi del presente comma.

Nota: l’art.1 del D.L. 3.5.1991. n. 143 convertito dalla legge 5.7.1991. n. 197 dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a €. 1.000.=;  il trasferimento può tuttavia essere eseguito per tramite degli intermediari abilitati (assegno circolare, bancario o postale).

Articolo  7
Interessi sulle somme depositate
1. I prestiti sociali ordinari e vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l’interesse calcolato al tasso in vigore al momento dell’apertura del conto o, con la relativa decorrenza, a quello diverso successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I tassi in vigore sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa, e in ogni caso non potranno superare il rendimento massimo  consentito dalla legge.
2. Qualora a seguito di prelievi effettuati dal socio (o dai soci intestatari) le disponibilità residue accreditate su un conto di prestito sociale risultino inferiori all’importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, gli stessi conti divengono infruttiferi per il periodo di tempo durante il quale tale valore minimo non sia superato. Nel caso in cui tale eventualità si verificasse, la Cooperativa provvederà ad informarne il socio (o i soci intestatari).
3. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa determina i giorni di valuta da attribuire alle varie tipologie di operazioni sui conti (depositi e prelievi). Essi sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa. Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile e sono accreditati sul conto con la valuta del 1° gennaio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono, ovvero con la valuta del giorno della chiusura del conto per i depositi estinti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l’apertura di prestiti vincolati ai quali venga riconosciuta una remunerazione a tasso fisso e/o variabile. La remunerazione dei prestiti vincolati a tasso fisso non potrà essere variata per tutta la durata del vincolo. Per i prestiti vincolati a tasso variabile, il tasso iniziale verrà aumentato e diminuito, nel periodo di durata del vincolo, nella stessa misura assoluta e con le medesime decorrenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione per il tasso applicato ai prestiti ordinari.
5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto di prestito sociale in relazione alla sua natura sono riprodotti nel contratto sottoscritto dal socio intestatario e dagli eventuali cointestatari.
6. Le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai tassi di interesse applicati ai prestiti sociali e le relative decorrenze sono comunicate ai soci intestatari dei relativi conti  mediante affissione di apposita comunicazione presso le sedi della Cooperativa.

Articolo  8
Documentazione operazioni eseguite sui conti
1. Entro il primo trimestre di ciascun anno, la Cooperativa invia per lettera semplice a ciascun socio intestatario di conti individuali di prestito sociale l’elenco delle operazioni effettuate sul conto nel corso dell’anno precedente, ivi compresa l’indicazione dell’ammontare degli interessi maturati e delle ritenute effettuate sugli interessi.
Nel caso di conti cointestati, la comunicazione di cui sopra sarà inviata al primo intestatario.
2. Il socio intestatario di un conto di prestito sociale ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicato nel foglio analitico illustrativo delle condizioni economiche in vigore, informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le informazioni richieste devono essere fornite,  per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
 
Articolo 9
Fogli informativi analitici
1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente indicati nel foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato al socio all’atto dell’apertura del conto.
2. I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione, essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’articolo 1336 del codice civile.

Articolo 10
Estinzione del conto di prestito sociale
1. I Soci intestatari possono richiedere in qualunque momento l’estinzione del conto di prestito sociale ordinario ad essi intestato. In caso di conti  cointestati, la richiesta di estinzione deve essere sottoscritta da tutti i soci cointestatari. Il libretto relativo al conto estinto viene ritirato dalla Cooperativa contestualmente all’estinzione.
2. I conti di prestito sociale vincolati vengono estinti automaticamente alla scadenza (fatta salva la proroga automatica di tre mesi di cui all’art. 6 comma 5), ovvero a  seguito di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della richiesta di restituzione totale delle somme vincolate come previsto dall’art. 6 comma 7.  In mancanza di diversa disposizione da parte dei soci intestatari, la Cooperativa provvederà ad accreditare le somme svincolate su un libretto di prestito sociale ordinario già aperto a nome degli stessi soci intestatari o, in mancanza, su un libretto che verrà aperto d’ufficio dalla Cooperativa a nome degli stessi soci intestatari.

Articolo  11
Recesso, esclusione o decesso del socio intestatario di conti di prestito sociale
1. In caso di recesso dalla Cooperativa del socio che sia intestatario di conti di prestito sociale, le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso e vengono portate a credito del socio con gli interessi maturati fino a tale data. Sul credito del socio non maturano ulteriori interessi.
2. In caso di esclusione dalla Cooperativa del socio che sia intestatario di conti di prestito sociale le somme sugli stessi depositate maturano interessi sino alla data del rimborso.
3. La Cooperativa può rivalersi sui crediti del socio di cui ai comma precedenti, in  caso di sussistenza di debiti dello stesso socio nei confronti della Cooperativa.
4. Il socio receduto o escluso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito risultanti da prestiti ordinari al netto degli eventuali debiti di cui al comma precedente, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data del recesso o esclusione.
5. Qualora i crediti di cui al comma precedente riguardino, in tutto o in parte prestiti vincolati, il Consiglio di Amministrazione stabilirà la data a decorrere dalla quale il relativo importo potrà essere ritirato, anche differendola rispetto alla data del recesso o esclusione.
6. Se il conto di prestito sociale è cointestato a più soci ed il recesso o l’esclusione riguarda solo uno di essi, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alla frazione dei prestiti di appartenenza del socio escluso o recesso.
7. In caso di decesso del socio intestatario di conti di prestito sociale, gli eventuali cointestatari ed i famigliari conviventi devono dare immediata comunicazione alla Cooperativa, presentare il certificato di morte; da tale data cesserà la maturazione degli interessi, fino alla liquidazione per gli aventi diritto. Alle somme depositate sui conti intestati al socio deceduto (o, in caso di conti cointestati,  alla frazione delle stesse attribuita al socio deceduto) si applicano le disposizioni del codice civile in materia di eredità e di diritto di famiglia, nonché la disciplina prevista dall’art. 6, commi 7 e 8.

Articolo  12
Iscrizione Registro
La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Aziende di Credito. La Cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese di MILANO al n. 1839962 e all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n.  A181756

Articolo  13
Informative delle condizioni contrattuali
Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito (e sulle spese), previsti dalla Sezione III, paragrafo 3.1, della Circolare della Banca d’Italia n° 229 del 21 Aprile 1999, sono messi a disposizione dei Soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Articolo  14
Disposizioni applicative
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione del C.I.C.R. del 03.03.1994 e nella Circolare della Banca d’Italia n° 229 del 21 Aprile 1999 e successivi aggiornamenti.

Articolo 15
Approvazione Regolamento
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci convocata per l’approvazione del progetto di fusione di cui è parte integrante, ed entrerà in vigore a partire dal giorno di effetto giuridico della fusione stessa.
Articolo16
Foro competente
Ogni controversia fra la Cooperativa ed i soci riguardanti i prestiti disciplinati dal presente Regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Scarica lo STATUTO MODIFICATO DA ASSEMBLEA 28 06 2013                                                          
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